Legge del 1984 numero 792 art. 10


[PROCEDIMENTO DISCIPLINAre]
[Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione di cui all'articolo 12.
Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. Tra la data del decreto di fissazione della seduta e la comparizione dell'interessato deve intercorrere un termine libero non inferiore a sessanta giorni.
La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve altresì contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori.
L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.
Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e il mediatore sottoposto a procedimento disciplinare, sempreché ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, che comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La sanzione disciplinare è irrogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Contro il provvedimento di radiazione dall'albo può essere proposta impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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