Legge del 1983 numero 23 art. 3


Lo Stato italiano ha l'obbligo di risarcire alle persone fisiche e giuridiche italiane i danni indicati nell'articolo 1 anche quando abbia formulato la richiesta prevista dall'articolo VIII, n. 1, della convenzione ma la stessa sia rimasta per qualsiasi ragione insoddisfatta.

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