Legge del 1982 numero 94 art. Unico


E' convertito in legge il decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e
provvidenze in materia di sfratti, con le seguenti modificazioni:
All'art. 1:
al quarto comma, le parole: <<95 miliardi>> sono sostituite dalle
seguenti: <<150 miliardi>>;
il quinto comma è sostituito dal seguente:
<cui ai commi precedenti è disposta dal Comitato per l'edilizia
residenziale (CER) secondo le procedure già fissate dal Comitato
medesimo ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera b), della legge 5
agosto 1978, n. 457>>;
al sesto comma, la cifra: <<6.000 miliardi>> è sostituita dalla
seguente: <<7.000 miliardi>>;
dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:
<provvedimento l'impegno dell'intera somma loro attribuita per il
quadriennio 1982-1985>>;
al settimo comma, le parole: <> sono
sostituite dalle seguenti: <>;
il decimo comma è sostituito dal seguente:
<lettera b), dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è
autorizzato il limite di impegno di 45 miliardi per il 1982, di 120
miliardi per il 1983, di 120 miliardi per il 1984 e di 115 miliardi
per il 1985>>;
l'undicesimo comma è sostituito dai seguenti:
<provvede, in sede di deliberazione di riparto dei fondi tra le
regioni, a determinare gli obiettivi quantitativi e tipologici dei
programmi di edilizia abitativa quantificando gli obiettivi fisici in
relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni dei
costi.
Eventuali fabbisogni finanziari richiesti per l'ampliamento o per
la integrale realizzazione dei programmi devono essere imputati alle
disponibilità previste per i bienni successivi>>;
al dodicesimo comma, la parola: <> è sostituita
dalla seguente: <>.
All'art. 2:
il primo comma è sostituito dal seguente:
<consorzi di comuni, appositamente costituiti nell'ambito di aree
metropolitane individuate dallo stesso Comitato, la somma di lire
1.400 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di
programmi straordinari di edilizia abitativa, con le tipologie
previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di
zona, purché in aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22
ottobre 1971, n. 865. I comuni ed i consorzi di comuni di cui al
presente comma possono utilizzare non oltre il 20% della somma loro
assegnata per l'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare>>;
il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
<locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, da parte dei
comuni o consorzi interessati.
Nell'ambito dei beneficiari una quota non superiore al 30% può
essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni
previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni,
nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi
dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513>>;
il quarto comma è sostituito dai seguenti:
<miliardi, a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui
all'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, dei
quali 200 miliardi per il 1982 e, quanto a lire 900 miliardi,
mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per
il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.
Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui al comma
precedente, per la quota di 900 miliardi a carico del bilancio dello
Stato, le disponibilità di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, sino al limite di 400 miliardi. In tal caso il Ministro del
tesoro provvede con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme
così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.
La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita
dall'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, provvede, sulla base
delle indicazioni del CER di cui al primo comma, alla concessione dei
relativi mutui ai comuni beneficiari. La medesima sezione, in sede di
somministrazione dei mutui, provvede all'erogazione anche
dell'ulteriore quota a valere sugli stanziamenti di cui al quarto ed
al quinto comma che sono versati in apposito conto infruttifero
intestato alla sezione stessa>>;
al sesto comma, la cifra: <<1.000 miliardi>> è sostituita dalla
seguente: <<1.400 miliardi>>;
all'ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: <Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
determina le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari>>;
al decimo comma, la parola: <> è sostituita dalla
seguente: <>;
all'ultimo comma, la cifra: <<500 mila>> è sostituita dalla
seguente: <>;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<applicano le disposizioni previste dal nono comma dell'art. 8 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25>>.
All'art. 4:
i primi sette commi sono sostituiti dal seguente:
<ai sensi degli articoli 2 e 13 del presente decreto, i criteri per la
realizzazione di programmi organici di edilizia residenziale pubblica
e convenzionata, stabilendo la dimensione minima degli interventi di
edilizia sovvenzionata e le modalità per assicurare la preferenza ai
progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e
tipizzazione edilizia>>;
all'ottavo comma, le parole: <previste nel precedente articolo>> sono sostituite dalle seguenti:
<idonei>>;
al tredicesimo comma, le parole: <> sono sostituite
dalle seguenti: <>;
al quattordicesimo comma, le parole: <> sono
sostituite dalle seguenti: <>.
All'art. 5:
al primo comma, dopo le parole: << dall'agevolazione>>, sono
aggiunte le seguenti: <preliminare che sia stipulato a norma dell'art. 1351 del codice
civile>>;
il secondo e il terzo comma sono soppressi;
al quarto comma, le parole: <> sono
sostituite dalle seguenti: <>;
al quarto comma, le parole: <> sono
sostituite dalle seguenti: <>;
il decimo comma è sostituito dal seguente:
<carico dei mutuatari di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n.
457>>;
il sedicesimo comma è soppresso;
i commi diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo sono
sostituiti dai seguenti:
<8226, 8236 e 8237 per la concessione di contributi venticinquennali a
favore degli istituti mutuanti per la copertura della differenza tra
il costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e
l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di abitazioni in regime
di concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona
per l'edilizia economica e popolare e l'onere assunto dai mutuatari
sono conservati nel conto residui passivi oltre il termine stabilito
dal secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31
dicembre 1984 e vengono iscritti in unico nuovo istituendo capitolo.
Detti fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento dei
maggiori oneri di cui all'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513,
nonché, al finanziamento dei conguagli conseguenti all'aumento del
costo del denaro in sede di approvazione dei contratti definitivi di
mutuo per tutte le iniziative che siano state ammesse ad agevolazione
entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con i fondi di cui al comma
precedente è possibile ammettere a finanziamento anche le iniziative
che, ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti organi degli
istituti mutuanti entro il 31 dicembre 1980, non hanno ottenuto il
provvedimento di concessione dell'agevolazione per la scadenza del
termine previsto dal secondo comma dell'art. 25 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 15 febbraio 1980, n. 25. A tali iniziative è applicabile l'art.
10 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Per la definizione dei relativi
mutui definitivi, sono, del pari, utilizzabili i fondi di cui al
comma precedente>>;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<pubblica già prorogati, con legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata
e Campania>>.
Dopo l'art. 5 sono aggiunti i seguenti:
<della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, sino al 1985, a
destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili annualmente
di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del 40%.
Le disponibilità di cui al precedente comma sono destinate in
misura non inferiore al 50% all'acquisto o alla costruzione di
immobili con destinazione prevalentemente abitativa e comunque non
inferiore al 70%.
Art. 5-ter. -- Per il completamento di programmi di edilizia
agevolata-convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di
lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui
attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza
maggiore, il comitato esecutivo del CER è autorizzato a concedere
agevolazioni ai sensi del titolo III della legge 5 agosto 1978, n.
457, sino al vigente limite massimo di mutuo, ivi comprese le
eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette
agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso
dei cennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento
al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte sino alla
concorrenza di 10 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, quarto comma, del presente decreto. Tale limite d'impegno
di lire 10 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso.
Art. 5-quater. -- Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a
concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie fruenti
del contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori non siano
stati ultimati alla data dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è
determinata dal Ministero dei lavori pubblici tenendo conto del costo
effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi dell'art. 8
del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. In ogni caso
sugli assegnatari degli alloggi non può gravare un onere minore di
quello previsto per i mutui agevolati di cui al decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179.
Detti contributi sono concessi nella stessa misura ed ai medesimi
destinatari di cui ai commi precedenti sugli interessi di
preammortamento.
Alle predette cooperative sono estesi tutti i benefici fiscali e le
esenzioni previste per gli altri tipi di edilizia agevolata e
convenzionata.
All'onere derivante dai maggiori contributi da concedere in virtù
del presente articolo, si fa fronte con i limiti di impegno
autorizzati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 19 del
decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247>>.
All'art. 6:
il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
<dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le
regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000
abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di
attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando
le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che
rendano necessaria la formazione di tale strumento.
Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi
dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è richiesta
l'approvazione regionale né alcun parere preventivo di altre
amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali
devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni>>;
il terzo comma è sostituito dal seguente:
<le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando
si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui
all'art. 31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto
1978, n. 457;
b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di
opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle
comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona>>;
il quarto comma è sostituito dal seguente:
<31 dicembre 1984>>;
il quinto comma è soppresso.
All'art. 8:
il quinto comma è sostituito dal seguente:
<interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici
attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in
vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché quando la
concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti
urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta
data>>;
il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo
comma sono soppressi;
il quindicesimo comma è soppresso;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione
edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili
interessati. Il certificato conserva validità per un anno dalla data
del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti
urbanistici vigenti. La domanda di concessione che il progettista
attesti, anche ai sensi dell'art. 373 del codice penale, conforme al
certificato previsto dal presente comma, si intende assentita qualora
entro novanta giorni non venga comunicato il provvedimento motivato
con cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del
presente articolo.
Sino al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere rilasciato
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la
stessa data entro sessanta giorni.
In caso di mancato rilascio alle domande di concessione si
applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e
quinto comma del presente articolo.
Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite ai
sensi del presente articolo, l'autorità competente deve indicare agli
interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli
elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con le
norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a
trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle modifiche
richieste>>.
All'art. 9:
al primo comma, le parole: <o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado
conviventi>> sono sostituite dalle seguenti: <propria prima abitazione>>.
All'art. 10:
al quinto comma, sono soppresse le parole: <reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare risulti
superiore di oltre un quarto a quello complessivo del nucleo
familiare del locatore o dell'eventuale beneficiario del
provvedimento di rilascio quali risultanti dall'ultima dichiarazione
dei redditi, ove presentata>>;
è soppresso l'ottavo comma;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<anche se fondati su un verbale di conciliazione, è sospesa fino al 31
dicembre 1982>>.
All'art. 13:
al primo comma, le parole: <del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto>>;
al terzo comma, le parole: <esecuzione in detta area dei provvedimenti di rilascio di immobili
adibiti ad uso di abitazione>> sono sostituite dalle seguenti:
<>;
al sesto comma, le parole: <>
sono sostituite dalle seguenti: <commissione gli fornisce>>.
All'art. 14:
al quinto comma, lettera b), le parole: <<12 milioni>> sono
sostituite dalle seguenti: <>;
al quinto comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole:
<dimostri di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua
proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello
sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso>>;
al quinto comma, è soppressa la lettera c);
all'ottavo comma, sono soppresse le parole: <più di due anni>>.
All'art. 15:
il primo comma è sostituito dal seguente:
<l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del
CIPE. Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del medesimo art.
14, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della
scadenza del termine fissato e, se questo cade entro i trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto, non
oltre trenta giorni da tale data>>.
Dopo l'art. 15 è aggiunto il seguente:
<b) e c) del primo comma dell'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n.
392, sono ulteriormente prorogate di due anni.
Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle
scadenze di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 67
della legge 27 luglio 1978, n. 392, può essere aumentato, a decorrere
dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:
a) non superiore al 100% per i contratti stipulati anteriormente
al 31 dicembre 1964;
b) non superiore al 75% per i contratti stipulati fra il gennaio
1965 ed il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50% per i contratti stipulati dopo il 31
dicembre 1973.
Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente,
può essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di
proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non
superiore al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
verificatasi nell'anno precedente.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
contratti di cui all'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392>>.
L'art. 16 è soppresso.
All'art. 17:
al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: <coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione>>.
Gli articoli 18, 19, 20 e 21 sono soppressi.
Dopo l'art. 21 sono aggiunti i seguenti:
<disponibilità di cui all'art. 4 del presente decreto, ad attribuire
al comune di Roma un finanziamento straordinario non superiore a lire
quindici miliardi, da destinarsi al completamento degli edifici
sociali della "Auspicio società cooperativa edilizia a responsabilità
limitata", fissandone i criteri per l'erogazione.
Il comune di Roma provvede al recupero delle somme nell'ambito
delle procedure concorsuali aperte a carico della società di cui al
primo comma.
Gli stabili costruiti e in corso di costruzione, di proprietà della
società di cui al primo comma, in amministrazione straordinaria, sono
ceduti dal commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto a trattativa diretta, a due
cooperative composte dai soci della società medesima, una relativa
agli edifici in fase di avanzata costruzione e già abitati e l'altra
relativa agli edifici comunque in costruzione e non abitati.
Il prezzo della cessione è determinato, tenuto anche conto dei
versamenti effettuati dai soci della società di cui al primo comma e
delle date di tali versamenti, e comunque con criteri equitativi, da
tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dalla
cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio di Stato. Il
prezzo della cessione è in parte regolato mediante accollo da parte
delle cooperative concessionarie dei mutui attualmente in essere e
assistiti da garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti.
Ai fini delle imposte e tasse dirette e indirette e di ogni
agevolazione fiscale, la società di cui al primo comma del presente
articolo è considerata, sin dalla sua costituzione, come ente
cooperativo.
Alla cessione di cui al terzo comma del presente articolo si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 5-bis e 6, comma
terzo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
Art. 21-ter. -- La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere al comune di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui
fino all'importo complessivo di duecentoquaranta miliardi di lire, di
cui cento miliardi nell'anno 1982, avvalendosi anche dei fondi dei
conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante la
procedura di espropriazione, e per il completamento di fabbricati a
prevalente destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i
cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno.
I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga
all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1979, n. 421, e sono garantiti dallo Stato.
Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 29
dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1978, n. 43, sono calcolati al netto dei canoni di
locazione effettivamente corrisposti al comune di Roma. Tali canoni
devono essere versati in apposito conto vincolato di tesoreria da
destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui
relativi.
All'atto della concessione dei mutui il comune è tenuto a
comunicare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta
alla Cassa depositi e prestiti.
Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e
prestiti alle prescritte scadenze, insieme con le indennità di mora
in caso di ritardato versamento, l'importo della rata utilizzando in
via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui
al terzo comma.
Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente, il
tesoriere è tenuto a comunicare altresì all'ente mutuatario l'importo
differenziale della rata versata avvalendosi dei fondi ordinari di
bilancio.
La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla
Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi
dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione
e di completamento degli edifici di cui al primo comma.
Il costo di acquisizione e di completamento è determinato in base
alla somma della indennità di espropriazione degli immobili allo
stato attuale e dei costi dei lavori di completamento comprensivi
delle relative spese generali, delle spese tecniche e della revisione
prezzi. Il costo dei lavori di completamento è commisurato alle
tariffe adottate dal comune di Roma per la esecuzione di opere
pubbliche e alle vigenti tariffe professionali.
Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza è
regolato dalle disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 3
gennaio 1978, n. 1.
L'indennità di espropriazione è fissata dall'ufficio tecnico del
comune di Roma in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle
loro pertinenze con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione.
Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai pubblici incanti,
l'indennità di espropriazione è equivalente al prezzo dell'ultima
gara andata deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi del
comma precedente.
Il comune di Roma è autorizzato a stipulare, con enti o con
privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati
da ultimare.
In considerazione della eccezionale urgenza nonché della
peculiarità e complessità tecnica degli interventi, il comune stesso
è autorizzato altresì ad affidare mediante concessione la
progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento.
Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in
applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono
esenti da imposizione fiscale per ogni contraente.
I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della legge
27 luglio 1978, n. 392, e del terzo comma dell'art. 2 del presente
decreto.
Art. 21-quater. -- A valere sui fondi disponibili ai sensi
dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n.
457, per il quadriennio 1982-85, il CER è autorizzato a concedere
all'Istituto autonomo case popolari di Agrigento la somma di lire
dieci miliardi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica sulla base del programma di trasferimento del rione
Addolorata del comune di Agrigento, da cedere in proprietà nei limiti
di una sola unità immobiliare ai sinistrati della frana di Agrigento
del 19 luglio 1966, proprietari di immobili distrutti o dichiarati
inagibili che hanno optato per le provvidenze previste dalla lettera
c) del primo comma dell'art. 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283.
Art. 21-quinquies. -- Per le finalità previste dall'art. 26 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e nel rispetto delle modalità ivi
previste sono stanziati venti miliardi di lire a valere sui fondi di
cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto per il biennio
1982-83. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire dieci
miliardi>>.

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