Legge del 1982 numero 22 art. 3


Il primo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n.
659, è sostituito dal seguente:"I divieti previsti dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette
cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a
coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di
direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale,
provinciale e comunale nei partiti politici".

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