Legge del 1982 numero 22 art. 2


L'art. 4 della legge 18 novembre 1931, n. 659, come
modificato dall'art. 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto
attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi
dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.
Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno
1981, continuano ad applicarsi le norme dell'art. 8 della legge 2
maggio 1974, n. 195.

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