Legge del 1982 numero 203 art. 61


ORGANISMI REGIONALI CON FUNZIONI CORRISPONDENTI A QUELLE DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA
1. I compiti attribuiti dalla presente legge all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ove questo sia stato soppresso, sono svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale.
2. Le attribuzioni spettanti al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ai sensi della presente legge sono esercitate dal responsabile dell'organo regionale di cui al comma precedente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1982 numero 203 art. 61"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti