Legge del 1982 numero 203 art. 57


PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle regioni.
2. Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza.

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