Legge del 1982 numero 203 art. 54


ESTENSIONE DELLA PRESENTE LEGGE AI RAPPORTI DI MIGLIORIA E ANALOGHI
1. Ai rapporti di miglioria di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, e ai rapporti analoghi esistenti nell'intero territorio nazionale, sino a quando non abbiano raggiunto la durata indicata in tale articolo, si applicano le norme della presente legge sempreché più favorevoli alle condizioni pattizie e consuetudinarie esistenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1982 numero 203 art. 54"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti