Legge del 1982 numero 203 art. 52


TERRENI MONTANI DESTINATI AD ALPEGGIO
1. Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 1, purché non inferiore a sei anni.

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