Legge del 1982 numero 164 art. 454


abrogato - RETTIFICAZIONI

[La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all' ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.
Le sentenze devono essere trascritte nei registri.]
(Articolo abrogato dall'art. 110 del Dpr 396/2000)

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