Legge del 1982 numero 164 art. 2


abrogato

[La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore.
Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.
Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile.
Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro].
(Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 39 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1982 numero 164 art. 2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti