Legge del 1981 numero 91 art. 10


Capo II - Società sportive e federazioni sportive nazionali (COSTITUZIONE E AFFILIAZIONE)

Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2477 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale.
(Periodo aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586, e poi così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.
(Il comma secondo è stato così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586)
L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.
(L'attuale comma terzo è stato aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586)
Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11.
L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.
Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.
(Comma inserito dall'art. 4, comma 1, L. 8 agosto 2019, n. 86)
Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
(Comma inserito dall'art. 4, comma 1, L. 8 agosto 2019, n. 86 e, successivamente, così modificato dall’art. 15-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)
L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.
Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

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