Legge del 1981 numero 219 art. 28


Ricostruzione dei comuni disastrati
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni disastrati adottano o modificano il piano di ricostruzione previsto dalla L. 5 ottobre 1962, n. 1431, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla Regione.
Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari:
a) il piano di zona redatto ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;
b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27, L. 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive, compresi quelli commerciali e turistici;
c) i piani di recupero di cui al titolo IV della L. 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito.
I piani esecutivi di cui al comma precedente sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento urbanistico vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonché i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero ed alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da costruire, al numero degli alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri.
Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale, che sarà adottato entro i termini di cui al primo comma del presente articolo.
I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 3, L. 9 giugno 1947, n. 530.
I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito è data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale.
Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre i venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.
Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al sesto comma i consigli comunali decidono sulle osservazioni.
I piani esecutivi, coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'art. 59 della L. 10 febbraio 1953, n. 62.
In caso di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato o, in mancanza di esso, nelle ipotesi di ristrutturazione che comportino maggiorazione della volumetria preesistente, i piani, con le deduzioni del comune sulle osservazioni, sono trasmessi per l'approvazione alla regione che, nel termine perentorio di trenta giorni, delibera ai sensi dell'art. 10 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i piani si intendono approvati.
Dell'approvazione ai sensi di uno dei due commi precedenti è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.
L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti.
Qualora i piani esecutivi di cui al precedente comma non pervengano alla Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione medesima provvede in via sostitutiva.
[Ove il piano di recupero di cui alla lettera c) del precedente secondo comma concerna centri di interesse storico-artistico, devono essere sentite, prima dell'adozione, le competenti sovraintendenze, le quali provvedono entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si ritiene acquisito] (Comma soppresso dall'art. 23, D.L. 27 febbraio 1982, n. 57).
Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono, direttamente ovvero con delega di cui al precedente articolo 8, lettera d), alla costituzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, le aree stesse sono cedute in proprietà anche oltre la riserva di proprietà comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi.
Nelle more della adesione o della conferma dei piani esecutivi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune può autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire.
In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti o da demolire sono acquisite al patrimonio comunale.
I piani di ricostruzione di cui al precedente articolo sono adottati nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica.
Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.
I piani non ancora approvati dalla regione o quelli respinti per decorrenza dei termini alla data di entrata in vigore della presente legge seguono la procedura di cui al presente articolo e senza bisogno di altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta del sindaco, o all'esame del CORECO o all'approvazione della regione, secondo le competenze fissate nel presente articolo. I termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1981 numero 219 art. 28"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti