Legge del 1980 numero 73 art. 1


1. Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui all'art. 2671 del codice civile decorrono dalla data del deposito effettuato a norma dell'art. 106, n. 4, della L. 16 febbraio 1913, n. 89.
2. Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero per i quali sia prevista la pubblicità nel registro delle imprese, i termini decorrono dalla data stabilita nel comma 1, ma il deposito per l'iscrizione deve avvenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo al compimento dell'atto.
(Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.)

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