Legge del 1979 numero 48 art. 25


[All'entrata in vigore della presente legge il comitato per l'albo istituito con l'accordo stipulato in data 15 gennaio 1973 fra l'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione e il Sindacato nazionale agenti trasmetterà alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo l'elenco degli iscritti e la relativa documentazione.
Gli iscritti all'albo di cui al comma precedente sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 23 e sono iscritti alla sezione prima o alla sezione seconda in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della presente legge].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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