Legge del 1979 numero 48 art. 23


[Nella prima formazione dell'albo, salvo il disposto dell'articolo 3, hanno diritto all'iscrizione tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno sei mesi di effettiva attività di agente per incarico di una o più imprese di assicurazione, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, lettera d), ed all'articolo 5.
La domanda di iscrizione deve essere presentata dall'interessato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dai certificati attestanti i requisiti richiesti dall'articolo 4, lettere a), b) e c)].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1979 numero 48 art. 23"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti