Legge del 1978 numero 833 art. 35


Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da
emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'art. 34, quarto
comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'art. 33,
terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato entro
48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare
nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le
informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con
decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e
ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il
sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è
disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza
dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo
comune, nonchè al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra
il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o
di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al
consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba
protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore
prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico
della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile,
una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il
quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per
gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente
articolo, indicando l'ulteriore durata presumibile del trattamento
stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al
sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità
di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo
del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta
impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro
48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà
notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i
provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per
amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto
comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto
del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi
di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque
vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per
territorio, ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice
tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del
termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può
proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in
giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da
persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto
separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle
parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è
notificato alle parti nonchè al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha
disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia
tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede
entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove
disposte d'ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di
bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

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