Legge del 1978 numero 392 art. 75


Fondo sociale - ISTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE
1. Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.
2. Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
3. Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma disponibile. Le proposte del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive.
(L'art. 14, L. 9 dicembre 1998, n. 431, ha abrogato gli artt. 75, 76, 77, 78 e 79, limitatamente alle locazioni abitative).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1978 numero 392 art. 75"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti