Legge del 1978 numero 392 art. 66


ONERI ACCESSORI CONGLOBATI NEL CANONE
1. Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a carico del conduttore e conglobati nel canone, non possono essere computati in misura superiore al 10 per cento del canone pattuito, qualora il contraente interessato non ne provi l'importo effettivo.
(L'art. 14, L. 9 dicembre 1998, n. 431, ha abrogato gli artt. 65 e 66, limitatamente alle locazioni abitative).

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