Legge del 1978 numero 392 art. 52


CAMBIAMENTO DEL RITO IN APPELLO
[1. Il giudice, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli artt. 48 e 49]
(Abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353, a far data dal 30 aprile 1995, ai sensi dell'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 3, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, come modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673).

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