Legge del 1978 numero 392 art. 49


PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO
[1. Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito ordinario.
2. In tal caso le prove acquisite avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie]
(Abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353, a far data dal 30 aprile 1995, ai sensi dell'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477 , e dell'art. 3, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, come modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673).

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