Legge del 1978 numero 392 art. 48


PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE
[1. Il pretore quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli articoli 30 e 45, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria
2. Qualora la causa non rientri nella rispettiva competenza per valore, il pretore o il conciliatore la rimette con ordinanza non impugnabile al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione]
(Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353 , a far data dal 30 aprile 1995, ai sensi dell'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 3, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, come modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673)

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