Legge del 1978 numero 392 art. 47


POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE
[1. Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione dell'immobile e l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte sia orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti]
(Aricolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353, a far data dal 30 aprile 1995, ai sensi dell'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 3, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, come modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1978 numero 392 art. 47"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti