Legge del 1978 numero 392 art. 43


Disposizioni processuali - (IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA)
[1. La domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone non può essere proposta se non è preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all'articolo seguente.
2. L'improcedibilità è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento]
(L'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353, ha abrogato, tra gli altri, gli artt. 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e quarto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 della presente legge, a far data dal 30 aprile 1995, ai sensi dell'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477 e dell'art. 3, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, come modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673).

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