Legge del 1978 numero 392 art. 25


ADEGUAMENTO DEL CANONE
1. Ciascuna delle parti, in ogni momento del rapporto contrattuale, ha diritto all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15, escluso il parametro relativo alla vetustà che si applica al momento del rinnovo contrattuale.
2. L'adeguamento del canone avrà effetto dal mese successivo a quello durante il quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata.
(L'art. 14, L. 9 dicembre 1998, n. 431, ha abrogato gli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 limitatamente alle locazioni abitative).

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