Legge del 1978 numero 194 art. 7


I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo
precedente vengono accertati da un medico del servizio
ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi
l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi
della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la
documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al
direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi
immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per
imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere
praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal
comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In
questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico
provinciale.
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto,
l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di
cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue
l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita
del feto.

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