Legge del 1978 numero 194 art. 5


Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover
garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni
caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della
gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o
sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la
donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel
rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della
persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei
problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la
porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado
di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere
ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti
gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie
gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e
della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre
del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e
della riservatezza della donna e della persona indicata come padre
del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui
sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione
della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli
interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui
consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria,
o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da
rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un
certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna
stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la
interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine
dell'incontro il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta
della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle
circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento,
firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e
l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni.
Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la
interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole
ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

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