Legge del 1978 numero 194 art. 3


Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla
presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo
5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno
stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni
in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo
all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo
esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

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