Legge del 1978 numero 194 art. 19


Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza
l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito
con la reclusione sino a tre anni.
La donna è punita con la multa fino a lire centomila.
Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza
l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b)
dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste
dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna
minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza
l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la
cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi
precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della
donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una
lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque
anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o
la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

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