Legge del 1978 numero 194 art. 17


Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della
gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito
con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con
la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è
aumentata.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1978 numero 194 art. 17"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti