Legge del 1978 numero 194 art. 13


Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di
cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei
personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia
legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve
essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal
tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il
medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di
sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione
contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza,
sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e
specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se
espresso.
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli
interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della
relazione, con atto non soggetto a reclamo.
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui
all'ultimo comma dell'articolo 8.

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