Legge del 1978 numero 180 art. 7


A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni
amministrative concernenti l'assistenza psichiatrica in condizioni di
degenza ospedaliera, già esercitate dalle provincie, sono trasferite,
per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a
statuto speciale.
Resta ferma l'attuale competenza delle provincie autonome di Trento e
di Bolzano.
L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri
per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le
disposizioni vigenti in ordine alla compenza della spesa.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni
esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le
funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali.
Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, e
comunque non oltre il 1° gennaio 1979, le provincie continuano ad
esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli
ospedali psichiatrici e ogni altra funzione riguardo i servizi
psichiatrici e di igiene mentale.
Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano
programmano e coordinano l'organizzazione dei presìdi e dei servizi
psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie
operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli
ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture
esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non
possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni
provinciali.
E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici,
utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali
divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o
sezioni neurologiche o neuropsichiatriche.
Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni
provinciali o da altri enti pubblici o dalle istruzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza si applicano i divieti di cui all'art. 6 del
decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni
nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali,
di cui all'articolo 6, è addetto personale degli ospedali
psichiatrici e dei servizi e presìdi psichiatrici pubblici extra
ospedalieri.
I rapporti tra le provincie, gli enti ospedalieri e le altre
strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni,
conformi ad uno schema tipo, da approvare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle
provincie d'Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del
personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative.
Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il
collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma dell'art.
6, i rapporti finanziari tra le provincie e gli istituti di ricovero
e l'impiego, anche mediante comando, del personale di cui all'ottavo
comma, del presente articolo.
Con decorrenza del 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale
saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il
trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico
del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e del presìdi e
servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e il trattamento
economico e gli istituti nominativi di carattere economico delle
corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri.

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