Legge del 1977 numero 513 art. 8


La revoca prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, si applica anche ai mutui concessi ai comuni ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'urbanizzazione primaria delle aree nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.
Qualora la regione confermi la designazione dello stesso comune decaduto dalla concessione del mutuo ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, gli atti istruttori già presentati alla Cassa depositi e prestiti conservano la loro validità ai fini della nuova concessione di mutuo.
In sede di prima applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo, il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 9 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è fissato al 31 gennaio 1978.

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