Legge del 1977 numero 513 art. 4


I mutui da concedersi per interventi di edilizia residenziale fruenti di concorso o contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, modificazioni e integrazioni, da realizzare nei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, così come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

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