Legge del 1977 numero 10 art. 21


DISPOSIZIONI FINALI
1.Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393.
2.Restano altresì in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione «licenza edilizia» sostituita dall'espressione «concessione».

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