Legge del 1977 numero 10 art. 20


NORME TRIBUTARIE

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'art. 32, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 88, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
La disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 88, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
La trascrizione prevista dall'art. 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.

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