Legge del 1977 numero 10 art. 2


PIANI DI ZONA E DEMANI COMUNALI DI AREE
1.Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 8 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865.
2. Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. (Sostituisce il primo comma dell'art. 3, L. 18 aprile 1962, n. 167: "L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.").
4. L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato. Le aree già vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi.
5. [Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'art. 51, L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1980] .
(Comma abrogato dall'art. 2, comma 70, L. 23 dicembre 1996, n. 662)

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