Legge del 1977 numero 10 art. 16


TUTELA GIURISDIZIONALE
[1.I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli artt. 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'art. 44, primo comma, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'art. 27, R.D. 17 agosto 1907, n. 642].
(Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e dall'art.136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

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