Legge del 1977 numero 10 art. 11


VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AFFERENTE ALLA CONCESSIONE
[1.La quota di contributo di cui al precedente articolo 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.
2.La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere].
(Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e dall'art.136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

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