Legge del 1976 numero 898 art. 22


E' abrogata la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive
modificazioni.
La legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni è
abrogata, salvo che agli effetti dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e fatta eccezione
delle norme aggiunte con le leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22
dicembre 1939, n. 2207, come modificate dall'articolo 18 della
presente legge.
Nulla è innovato per i comuni della provincia di Bolzano elencati
dal citato articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, per i quali si provvederà con la procedura
prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

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