Legge del 1976 numero 898 art. 18


Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno
1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si
applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di
importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di
concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale.
L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare
previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili
dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22
dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di
alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione Europea o alle
amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai
comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli
enti pubblici economici, nonché ad ogni altra persona giuridica,
pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione Europea (comma così modificato dalla legge comunitaria 422/2000).
Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, il decreto
di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato
anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorità militare
competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di
autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque
giorni, qualora l'autorità militare non abbia fatto pervenire al
prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente
dato.
L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di
alienazione, perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione
dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui è stata concessa.
Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di
alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le
conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 31
dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli
effetti (gli attuali commi dal primo al quinto così sostituiscono gli
originari commi primo e secondo per effetto dall'art. 9, l. 2 maggio
1990, n. 104.).
Gli atti compiuti per interposta persona, in violazione delle leggi
3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, quali modificate
dai commi precedenti, sono nulli.
Il responsabile è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire 80.000 a lire 400.000.

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