Legge del 1975 numero 644 art. 21


Chiunque effettua operazioni di prelievo in violazione delle
disposizioni di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 3 od
operazioni di trapianto in ospedali o istituti non autorizzati, è
punito con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica ai sanitari che, pur operando in ospedali
od istituti autorizzati, sono sprovvisti della particolare
abilitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.
Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria
alla condanna consegue l'interdizione dall'esercizio della
protessione fino a due anni.

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