Legge del 1975 numero 39 art. 4


L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli è stato assistito dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 90».

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