Legge del 1975 numero 39 art. 1


L'articolo 2 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Maggiore età. Capacità di agire). - La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro».

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