Legge del 1975 numero 18 art. 4


Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula «impossibilitato a sottoscrivere».
Nei casi previsti nel comma precedente il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'articolo 3.

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