Legge del 1975 numero 151 art. 99


L'art. 248 del codice civile è sostituito dal seguente:
<legittimità. Imprescrittibilità. -- L'azione per contestare la
legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo
genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o
minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni
dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori>>.

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