Legge del 1975 numero 151 art. 94


L'art. 238 del codice civile è sostituito dal seguente:
<Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239,
nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli
attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di
stato conforme all'atto stesso.
Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha
un possesso di stato conforme all'atto di nascita>>.

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