Legge del 1975 numero 151 art. 93


L'art. 235 del codice civile è sostituito dal seguente:
<disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il
matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il
trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da
impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha
tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del
figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio
presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno
incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto
tendente ad escludere la paternità.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre
o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui
può essere esercitata dal padre>>.

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