Legge del 1975 numero 151 art. 90


L'art. 232 del codice civile è sostituito dal seguente:
<Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono
trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non
sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento,
dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di
separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione
consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti
al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere
separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi
previsti nel comma precedente>>.

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