Legge del 1975 numero 151 art. 87


L'art. 219 del codice civile è sostituito dal seguente:
<provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà
esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà
esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i
coniugi>>.

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